Art. 13.
(Promozione del cinema e dell'audiovisivo da parte delle emittenti televisive nazionali).

      1. Gli operatori di rete, le emittenti televisive nazionali e i fornitori di contenuti audiovisivi, soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalle modalità di trasmissione, riservano obbligatoriamente ogni anno una quota non inferiore al 10 per cento dei rispettivi fatturati annui al netto dell'imposta sul valore aggiunto, come risultanti dal bilancio e dalla documentazione contabile relativa all'anno precedente, alla produzione e all'acquisto di opere filmiche e audiovisive di produzione europea realizzate da produttori indipendenti.
      2. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo destina, alle medesime finalità di cui al comma 1, una quota stabilita dal contratto di servizio e comunque non inferiore al 15 per cento del fatturato annuo complessivo al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
      3. Una percentuale non inferiore al 50 per cento di ciascuna delle quote indicate ai commi 1 e 2 è destinata all'acquisto di opere filmiche di produttori indipendenti italiani o di Paesi membri dell'Unione europea. All'interno di tale percentuale, almeno la metà deve essere destinata a opere filmiche riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 4 e prodotte nell'ultimo triennio.
      4. Qualora i soggetti di cui al presente articolo destinino una quota parte delle percentuali di investimento obbligatorie di cui ai commi 1 e 2 direttamente al Fondo, in forma aggiuntiva e fermo restando il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 10, tali soggetti possono godere di un credito di imposta da utilizzare ai fini dell'imposta sul reddito delle società a valere sulla suddetta quota parte. I parametri, i criteri e le modalità del riconoscimento del credito di imposta

 

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sono stabiliti dai decreti legislativi adottati in attuazione della delega prevista dall'articolo 29, comma 1, lettera b).